discarica torrente mela 1
 
 
Si riporta di seguito l'articolo pubblicato oggi (15 marzo 2022) sul Quotidiano di Sicilia con intervista all'Avvocato Antonio Giardina in materia di
abbandono e deposito incontrollato di rifiuti nei fiumi e torrenti, con specifica delle competenze in materia.
 
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – Dopo l’intervista a Carmelo Ceraolo, presidente del Circolo Legambiente del Longano, il quale sul QdS del 10 febbraio scorso ha denunciato la grave condizione ambientale dei torrenti dell’hinterland barcellonese, torniamo sull’argomento raccogliendo le dichiarazioni di Antonio Giardina – esperto in diritto ambientale e membro del direttivo del dipartimento Enti locali per la delegazione provinciale di Messina del Centro ascolto disagio sociale – per cercare di chiarire di quali strumenti sono dotati e quali azioni possono intraprendere gli Enti locali al fine di prevenire e sanzionare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti lungo i greti dei corsi d’acqua e come rimediare ai danni provocati.
Il legale innanzitutto precisa come si tratti di “un problema molto articolato e molto controverso” e indica il quadro normativo di riferimento, cioè innanzitutto “l’art. 192 del Codice dell’Ambiente, norma che vieta appunto l’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e prevede che il sindaco del Comune dove si trova quest’area emetta un’ordinanza che si rivolga intanto all’autore del fatto illecito ordinandogli di rimuovere i rifiuti e smaltirli”.
La norma però, prosegue Giardina, “sarebbe praticamente inefficacie perché quasi mai viene individuato l’autore effettivo del fatto illecito, quindi la norma prevede anche i casi di responsabilità, a titolo di dolo o più frequentemente di colpa, nel senso di negligenza, di chi è proprietario dell’area, o comunque è titolare di una disponibilità giuridica dell’area, laddove non abbia adottato tutte quelle misure e cautele per la vigilanza e il controllo sotto il profilo della salvaguardia e rispetto dell’ambiente di quelle aree di sua proprietà o disponibilità, inoltre, se l’ordinanza non viene eseguita, chi ne sarebbe tenuto incorre nel reato contravvenzionale previsto dall’art. 255 del Codice dell’Ambiente e il comune procede d’ufficio all’attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti ponendo le spese a carico dell’obbligato”.
Queste sono dunque le norme da attuare anche nel caso dei rifiuti abbandonati nei torrenti, in quanto, come illustra l’esperto “ci sono numerose sentenze di giustizia amministrativa che hanno ritenuto legittima l’ordinanza del sindaco che viene rivolta sia nei confronti dell’autore ignoto sia nei confronti del soggetto che ha la proprietà o la gestione dei torrenti, che appartenendo al demanio fluviale regionale sono quindi sotto la responsabilità gestionale della Regione attraverso in particolare l’Autorità di Bacino, che è stata istituita con legge regionale nel 2018 e fa riferimento alla presidenza della Regione Sicilia, avendo assorbito le competenze che prima erano distribuite tra vari assessorati regionali ed enti, sui quali residuano comunque alcune competenze”.
A fronte di questo impianto normativo però, conclude Giardina, “l’argomento non è di facile trattazione perché poi intervengono pure delle leggi regionali, ci sono dei pareri dell’ufficio legale regionale, anche se precedenti all’istituzione dell’Autorità di Bacino, che nel dirimere dei conflitti tra le Province e gli uffici del Genio civile, che sono strutture territoriali dell’assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità, su chi fosse tenuto alla rimozione dei rifiuti, vedevano per esempio la competenza delle province nella rimozione dei rifiuti laddove fossero fuori dal perimetro dell’abitato, ci sono tantissime ordinanze sindacali contestate al Tar, ci sono anche dei concorsi di responsabilità, quindi bisogna trovare una sintesi che spesso neanche i giudici riescono a trovare, in quanto il legislatore italiano legifera ma non semplifica e non si cura dei contrasti e delle antinomie che ci sono fra le norme statali e regionali”.
 
 
 
271938139 5036701683059211 6395727993405594435 n
 
 
243147691 1086248788445874 99190451032781242 n
123789521 2802235576725924 3913446203308353978 n
 
 
Ripristinate le puntate rimosse dalla pagina facebook della trasmissione televisiva "Amara Terra Mia" in onda sulla rete televisiva locale Telespazio Messina, ICN 611, dopo le diffide dell'Avvocato Antonio Giardina che, in sintesi, si ripropongono:
(...)
OGGETTO: Illegittima rimozione delle puntate della trasmissione televisiva “AMARA TERRA MIA” – andate in onda sulla rete televisiva TELESPAZIO MESSINA ICN 611 (iscrizione al ROC 16305, codice ATECO 60.2 “Programmazione e trasmissioni televisive”) – dalla omonima Pagina Facebook (@paginaterramia) in cui era postato il link per la “diretta video” della medesima trasmissione. Inadempimento contrattuale del gestore ex art. 1218 c.c. Violazione dell’art. 21 Cost. Diffida a ripristinare la pubblicazione dei contenuti illegittimamente rimossi. Riserva di richiesta di risarcimento del danno. Preannuncio di azione in giudizio cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. ovvero ex art. 702-bis c.p.c.
 
(...)
 
Non può farsi a meno di evidenziare che, in appena ventiquattrore dall’invio della prima diffida a Codeste Società inerenti l’illegittima rimozione dalla pagina Facebook “AMARA TERRA MIA” - @paginaterramia - della puntata dell’omonima trasmissione televisiva andata in onda il 14 gennaio 2022, ore 21.00 circa, sulla rete televisiva TELESPAZIO MESSINA ICN 611, condotta dal Sig. Franco Arcoraci, risulti oggi, casualmente, la parimenti illegittima ed arbitraria rimozione da essa pagina anche di altre puntate della medesima trasmissione televisiva andate in onda anche settimane o persino mesi fa.
Si contesta, anche in questo caso, ad ogni effetto di legge, tale rimozione in quanto:
• nessuna comunicazione preventiva è stata inviata al Sig. Arcoraci in relazione alla intenzione di procedere a tale rimozione;
• nessuna comunicazione è stata inviata al Sig. Arcoraci neppure posteriormente all’avvenuta rimozione;
• nessuna ragione di diritto e/o fatto, ovvero spiegazione/motivazione, è stata minimamente rappresentata all’utente Facebook in relazione a siffatta inaudita iniziativa;
• i contenuti delle puntate rimosse della trasmissione “AMARA TERRA MIA”, sono perfettamente leciti, non risultando né contrari alla legge, né ingannevoli, né discriminatori o fraudolenti, né contrari o in violazione dei diritti di altri utenti, né, tampoco, in violazione delle «Condizioni d’uso» per la fruizione del servizio online: se fosse vero il contrario, ci si interroga del perché non siano state rimosse prima e che, invece, solo adesso, appunto a distanza di meno di ventiquattrore dall’invio della prima diffida, si sia ritenuto necessario disporre tale rimozione.
Siffatta Vs. iniziativa risulta pertanto illegittima, anzitutto per violazione ex art. 1218 c.c. e, dunque, è necessario:
1. l’immediato ripristino dei contenuti illegittimamente e senza contraddittorio rimossi dalla Pagina Facebook “Amara Terra Mia”, con particolare riferimento a tutte le puntate delle trasmissioni “Amara Terra Mia” messe in onda sulla rete televisiva TELESPAZIO MESSINA ICN 611, come successivamente caricate sulla pagina medesima;
2. con riserva di richiesta di risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, diretti ed indiretti, presenti e futuri, subiti e subendi in ragione di tale illecito comportamento.
La violazione ex art. 1218 c.c. è stata, in casi analoghi, ripetutamente accertata dall’Autorità Giudiziaria Italiana (cfr., a titolo esemplificativo: ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. resa in data 10 marzo 2021 dal Tribunale di Bologna, Seconda Sezione Civile, nel procedimento n. 5206/2020 R.G.; ordinanza resa in data 29 aprile 2020 dal Tribunale di Roma, in composizione collegiale, XVII sezione civile, nel procedimento n. 80961/2019 R.G., in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. promosso da Facebook Ireland Limited avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 11.12.2019; ordinanza resa dal Tribunale di Pordenone in data 10 dicembre 2018, nel procedimento n. 2139/2018; sentenza n. 1659/2021 resa dalla Corte d’Appello di L’Aquila, pubblicata il 09 novembre 2021, nel procedimento n. 295/2020 R.G.):
 
(...)
 
 
 
 
 
 

L’Avvocato Antonio Giardina ed il Nuovo Sindacato Carabinieri – SNC di Roma hanno stipulato una convenzione secondo cui gli associati appartenenti all’Arma e relativi familiari si potranno avvalere delle prestazioni professionali del Legale secondo condizioni economiche agevolate.

In particolare, L’Avvocato Giardina, del Foro di Barcellona P.G. (ME), iscritto nell’Albo Speciale per il Patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, ha maturato negli anni una notevole esperienza professionale soprattutto nel settore del Diritto Civile, Diritto del Lavoro e Diritto Amministrativo a tutela di persone fisiche, imprese, associazioni ed enti pubblici.

Inoltre lo Studio Legale negli ultimi dieci anni si è particolarmente specializzato nei seguenti Settori:

  • Diritto dell’Ambiente;

  • Diritto del Lavoro dell’Ambiente;

  • Diritto Amministrativo e Penale dell’Ambiente;

  • Diritto dei Beni Culturali e Paesaggistici – Demanio – Governo del Territorio.

Con riferimento al personale dell’Arma dei Carabinieri si può più nello specifico attenzionare i seguenti temi di attività professionale:

  • ordinamento dell’Arma;

  • trattamento economico;

  • trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio (riconoscimento della dipendenza di un’infermità o lesioni dalla causa di servizio; trattamento privilegiato ordinario; equo indennizzo; assegni ed indennità; trattamenti speciali correlati alla causa di servizio; vittime del dovere; etc.).

 

Lo Studio Legale ha sede principale in Barcellona P.G., via Regina Margherita n. 79, potendo contare su diverse sedi secondarie in Messina, Catania, Siracusa e Gela.

Il numero di riferimento dello Studio Legale è quello 3476392882 (anche numero Whatsapp).

Gli ulteriori recapiti sono:

  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (pec certificata)

  • sito web: www.giustiziaeambiente.it

  • pagina Facebook: @StudioLegaleGiardinaAmbienteSaluteTerritorio  

 
271938139 5036701683059211 6395727993405594435 n
 
L'Avvocato Antonio Giardina ha inaugurato dal mese di gennaio la trasmissione televisiva dal titolo "L'Avvocato Risponde", rubrica settimanale che andrà in onda su Telespazio Messina, ICN 611, nella quale risponde ai quesiti e richieste di chiarimento poste dalla gente.
Già diverse puntate sono andate in onda sugli argomenti più disparati: la diffamazione a mezzo social; le infiltrazioni di acqua in ambito condominiale; la responsabilità civile degli Enti proprietari o concessionari della sede stradale per le insidie stradali; la possibilità di chiedere la restituzione degli ultimi dieci anni della tariffa di depurazione delle acque reflue urbane; la possibilità di rinegoziare i canoni di locazione commerciale nel periodo Covid.
 
 
In data 1° settembre l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale), Autorità di controllo del Ministero della transizione ecologica (ex Ministero dell’ambiente e del territorio e del mare), ha risposto alle richieste di informazioni ambientali che l'Avvocato Antonio Giardina, coordinatore di un pool di legali che da anni si dedica ai contenziosi ambientali, nell'interesse di associazioni ambientaliste e cittadini della Valle del Mela, aveva richiesto in merito all’evento di emissioni fumose rilasciate dagli impianti della Raffineria di Milazzo (in seguito “RAM”) il 7 agosto u.s.
L’ISPRA ha dato conto che la RAM abbia comunicato il malfunzionamento degli impianti appartenenti al ciclo benzine il 6 agosto, poi riavviati nella mattinata del 7 agosto, salvo poi essere stati interrotti “per poter effettuare verifiche impiantistiche”. Nelle stesse note inviate dalla RAM “...il Gestore ha comunicato possibili eventi transitori con attivazione delle torce, ma non ha fornito comunicazione di eventi di emissione incidentale in atmosfera, nonostante quanto accaduto in data 07/08/21...”.
In data 9 agosto l’ARPA Sicilia ha effettuato un sopralluogo nella raffineria al fine di acquisire informazioni utili sull’accaduto ed accertare lo stato degli impianti. Sul punto l’ARPA ha acquisito la seguente informazione “in data 06/08/21 verso le ore 15:00, si è verificato un malfunzionamento della soffiante assiale, la quale serve la sezione di rigenerazione del catalizzatore impiegato all’interno dell’unità di cracking catalitico a letto fluido (FCC). Tale malfunzionamento ha determinato il fermo impianto della suddetta unità FCC. Successivamente, sempre secondo quanto riferito dal Gestore, la soffiante è stata riavviata intorno alle 23:00 al fine di rendere nuovamente operativo l’impianto. Tuttavia, poche ore dopo il riavvio della soffiante, nella mattinata del 07/08/21, si sono verificati fenomeni di fumosità dal camino di emergenza asservito al rigeneratore, con sviluppo di una nube giallastra visibile dall’esterno dello stabilimento e tale da provocare una forte apprensione nella popolazione residente. Il Gestore, quindi, ha riferito di aver ridotto la portata di aria entrante nella sezione di rigenerazione per limitare tale fuoriuscita di fumo.”. Altresì l’ARPA ha riferito che “Per quanto concerne l’entità dell’emissione in atmosfera, il Gestore ha segnalato di non poter quantificare l’emissione adducendo come motivazione la mancanza di sistemi di misurazione automatici sul camino di emergenza interessato all’evento incidentale.”.
In data 26 agosto un Gruppo Ispettivo costituito da tecnici ISPRA ed ARPA si è recato presso l’impianto RAM per attività di controllo straordinario ai sensi dell’art. 29-decies comma 4 del DLgs 152/06. In esito a tale ispezione, “il Gestore ha riferito ai tecnici di ISPRA ed Arpa che, contestualmente al riavvio dell’impianto di rigenerazione del catalizzatore, è stato attivato il camino di emergenza E17 e che i fenomeni di fumosità si sono verificati per un arco temporale di circa nove ore (tra le ore 01:30 e le ore 10:30 del 07/08/21). Sempre secondo il Gestore, i suddetti fenomeni di fumosità anomala sarebbero stati provocati da un intasamento dei cicloni dei primi stadi e dei secondi stadi della sezione di rigenerazione, le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte di un gruppo di tecnici esperti di impianti FCC incaricati dallo stesso Gestore.”.
Il Gruppo Ispettivo “ha richiesto una stima delle emissioni dal camino E17, nonché la loro modalità di computo, facendo seguito a quanto già segnalato al Gestore da ISPRA con nota Prot. 43666 del 11/08/2021. A tal riguardo il Gestore ha dichiarato che, non appena possibile, fornirà tali informazioni, unitamente a quanto richiesto circa gli esiti delle ultime manutenzioni effettuate sulla soffiante e sulla sottostazione elettrica.”.
Infine, l’ISPRA ha dato conto che “Infine, Arpa Sicilia...potrà fornire ulteriori informazioni verificando le potenziali ripercussioni sull’ambiente nelle aree esterne al perimetro dello stabilimento relativamente al giorno del rilascio in atmosfera ed alle giornate successive.”.
Quindi, l’ISPRA ha riscontrato la richiesta di informazioni ambientali dando conto dell’esito degli accertamenti condotti finora che, a ben vedere, hanno confermato il verificarsi degli eventi segnalati di emissioni fumose e le relative cause tecniche.
Dal tenore della risposta fornita dall’ISPRA, è evidente che ancora tanto la Raffineria di Milazzo che l’ARPA Sicilia devono fornire i dati specifici inerenti l’entità dell’emissione in atmosfera e sulle ripercussioni sull’ambiente conseguenti alla stessa tanto con riguardo al giorno dell’emissione che nei giorni successivi.
Per cui l'Avvocato Giardina continuerà a svolgere le proprie indagini, acquisendo ulteriori dati ed informazioni dagli Enti preposti al controllo ambientale, per raggiungere la verità su tale vicenda e, quindi, promuovere tutte le iniziative legali conseguenziali.

Pagina 1 di 5

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account